Il datore di lavoro deve organizzare i posti di lavoro al videoterminale nel rispetto dei requisiti minimi dell’allegato XXXIV, individuare i videoterminalisti e aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR). L’aggiornamento richiede la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e la collaborazione del medico competente. Secondo PuntoSicuro (2014), questi sono gli adempimenti che l’art. 174 impone al datore di lavoro verso i lavoratori al videoterminale.

Cosa prevede la legge per il videoterminale

Quadro normativo del Titolo VII

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 disciplina specificamente il lavoro al videoterminale e integra le regole generali sulla valutazione dei rischi. Il rispetto dei requisiti dell’allegato XXXIV va quindi verificato postazione per postazione, non presunto a livello aziendale.

Aggiornamento del DVR con consultazione dell’RLS

La consultazione deve avvenire prima che il documento sia definitivo, perché il rappresentante può contribuire all’individuazione dei rischi. Una procedura operativa può seguire questi passaggi:

  • elencare tutte le postazioni con videoterminale presenti nell’azienda o nel reparto;
  • individuare i lavoratori che rientrano nella categoria dei videoterminalisti;
  • verificare la conformità di ciascuna postazione all’allegato XXXIV;
  • trasmettere la bozza di aggiornamento all’RLS e documentarne la consultazione.

Collaborazione del medico competente

Il contributo del medico competente riguarda gli aspetti sanitari legati all’uso prolungato del videoterminale. Le fonti ufficiali consultate non precisano le modalità concrete di questa collaborazione, che vanno quindi definite caso per caso tra datore di lavoro e medico competente.

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Riepilogo degli obblighi

Obbligo del datoreRiferimentoSoggetto coinvolto
Organizzare i posti secondo i requisiti minimi dell’allegato XXXIVArt. 174Datore di lavoro
Individuare i videoterminalistiArt. 174Datore di lavoro
Aggiornare il DVR previa consultazioneArt. 174Datore di lavoro e RLS
Collaborare all’aggiornamento del DVRArt. 174Medico competente

Cosa prevede la legge per il videoterminale

Chi è videoterminalista?

Ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/2008, è videoterminalista il lavoratore che utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dall’art. 175. Secondo PuntoSicuro (2014), la qualifica dipende dal tempo di utilizzo dello schermo e non dal ruolo professionale.

La soglia delle venti ore settimanali

La soglia si calcola sull’intera settimana, non sulla singola giornata. Un lavoratore che usa il computer per poche ore al giorno può quindi rientrare nella definizione se la somma settimanale raggiunge il limite.

Giorni lavorativiOre nette al videoterminale al giornoTotale settimanaleRaggiunge la soglia?
5420sì
4520sì
53,517,5no
5315no

Uso sistematico o abituale

Il criterio qualitativo distingue l’uso che fa parte della routine lavorativa da quello occasionale. Rientrano nell’uso sistematico o abituale, ad esempio, la scrittura di documenti, la gestione della posta elettronica, l’inserimento dati e le videoconferenze svolte come attività ricorrente. Un utilizzo episodico, legato a un singolo compito non ricorrente, non è di per sé sufficiente a configurare la qualifica.

Calcolo al netto delle interruzioni dell’art. 175

Le interruzioni previste dall’art. 175, ossia le pause o i cambi di attività, non entrano nel conteggio. Per verificare il superamento della soglia:

  • Rilevi le ore complessive trascorse davanti allo schermo nella settimana.
  • Sottragga le interruzioni effettive previste dall’art. 175.
  • Confronti il risultato con le venti ore settimanali.

Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Il Testo Unico Sicurezza (2024) precisa inoltre che i tempi di attesa della risposta del sistema contano come tempo di lavoro se il lavoratore non può lasciare la postazione, quindi vanno inclusi nel calcolo.

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Come deve essere la postazione secondo l’allegato XXXIV?

Il testo dell’allegato, riportato da TUSSL.it (2008), definisce parametri dimensionali e di comfort visivo per la postazione fissa. Di seguito sono elencati i requisiti che si possono verificare con un metro a nastro e un’osservazione dello schermo, senza strumentazione specialistica.

Distanza occhi-schermo e altezza del monitor

La distanza occhi-schermo indicata è di circa 50-70 cm. Il bordo superiore dello schermo deve trovarsi leggermente sotto la linea degli occhi, così che lo sguardo cada verso il basso. Per verificarlo, si sieda alla postazione nella posizione di lavoro abituale, misuri con il metro la distanza dagli occhi al centro dello schermo e controlli che il bordo superiore non superi la linea orizzontale degli occhi. Se il monitor è troppo alto, il bordo superiore va abbassato, ad esempio con un supporto regolabile.

Piano di lavoro, tastiera e sedile

L’altezza del piano di lavoro è indicativamente di 70-80 cm. La tastiera deve essere separata dallo schermo e inclinabile, in modo da poter appoggiare le mani senza spostare il monitor. Il sedile deve avere altezza regolabile e schienale regolabile: l’altezza della seduta va regolata in modo che i piedi poggino stabilmente a terra e gli avambracci arrivino al piano senza sollevare le spalle. Lo spazio davanti alla tastiera deve consentire di appoggiare gli avambracci sul piano senza ostacoli.

ParametroRequisito indicato per la postazione
Distanza occhi-schermocirca 50-70 cm
Bordo superiore dello schermoleggermente sotto la linea degli occhi
Altezza del piano di lavoroindicativamente 70-80 cm
Tastieraseparata dallo schermo e inclinabile
Sedilealtezza e schienale regolabili
Schermonessun riflesso

Illuminazione e riflessi sullo schermo

L’allegato stabilisce che sullo schermo non devono esserci riflessi. Per individuarne la fonte, osservi lo schermo con la luce ambiente accesa, poi spenga a turno le lampade e le fonti di luce naturale presenti nella stanza: il riflesso scompare quando si spegne la sorgente responsabile. Una volta identificata, può spostare il monitor rispetto alla finestra o alla lampada, oppure regolare l’inclinazione dello schermo. Il controllo va ripetuto anche in orari diversi della giornata, perché la luce naturale cambia durante il giorno.

Quali pause spettano al lavoratore?

L’art. 175 del D.Lgs. 81/2008 riconosce al videoterminalista il diritto a interrompere l’attività con pause o cambi di attività. Secondo il Testo Unico Sicurezza (2024), le modalità di pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Quando il contratto non le definisce, si applica la misura di riferimento della norma: una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale.

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Durata e frequenza

In assenza di una disciplina contrattuale, la regola è di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo. Il conteggio riguarda il tempo trascorso davanti allo schermo senza interruzioni. Le pause e i cambi di attività previsti dall’art. 175 interrompono il lavoro continuativo al videoterminale.

Pause non cumulabili

La pausa fa parte dell’orario di lavoro e non può essere accumulata all’inizio o alla fine della giornata. Non è quindi possibile spostare le pause in blocco per allungare l’uscita o l’ingresso.

Attese del sistema conteggiate come lavoro

Se il sistema informatico impiega tempo a rispondere, ad esempio durante il caricamento di una schermata o l’elaborazione di una richiesta, questo tempo non è automaticamente pausa. Se il lavoratore non può lasciare la postazione durante l’attesa, la risposta del sistema conta come tempo di lavoro. Il periodo di attesa va quindi computato nell’orario, senza essere sottratto come interruzione.

Visite mediche e correzione della vista

Visita medica preventiva e periodica

La visita medica preventiva e periodica è lo strumento con cui il medico competente verifica l’idoneità del lavoratore alla mansione. La periodicità dipende dalla condizione del lavoratore (art. 176, secondo Testo Unico Sicurezza, 2024):

Condizione del lavoratorePeriodicità della visita
Videoterminalista in generaleQuinquennale
Lavoratore idoneo con prescrizioniBiennale
Lavoratore che ha compiuto 50 anniBiennale

Se il lavoratore rientra in più condizioni, conviene chiedere conferma della periodicità al medico competente. Il controllo serve a intercettare eventuali disturbi visivi prima che incidano sul lavoro quotidiano.

Correzione della vista con lenti dedicate

Quando la visita evidenzia la necessità, il datore di lavoro fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva (art. 176, secondo Testo Unico Sicurezza, 2024). Il procedimento è il seguente:

  • il lavoratore segnala al medico competente eventuali difficoltà visive durante l’uso del monitor;
  • il medico valuta la necessità di una correzione specifica;
  • il datore di lavoro fornisce il dispositivo, destinato alla distanza di lavoro al monitor.

Modifiche temporanee alle pause dal medico competente

Il medico competente può fissare temporaneamente modalità e durata delle pause diverse per un singolo lavoratore (secondo Testo Unico Sicurezza, 2024). Le pause restano parte dell’orario di lavoro e non possono essere accumulate all’inizio o alla fine della giornata. La modifica è quindi uno strumento individuale, legato a una prescrizione sanitaria, e non una deroga generale alla organizzazione del reparto o dell’ufficio.

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Visite mediche e correzione della vista

Ergonomia e smart working: chi risponde?

Le fonti consultate non trattano specificamente il lavoro agile: se la persona è videoterminalista, la portata degli obblighi del datore al domicilio va verificata caso per caso. Le fonti ufficiali consultate non precisano in dettaglio come si applichino gli adempimenti del datore quando la prestazione si svolge al domicilio, quindi conviene verificarne la portata con il servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Ruoli previsti dalla normativa

SoggettoCompito secondo la normativa
Datore di lavoroOrganizza e predispone la postazione, aggiorna il DVR, individua i videoterminalisti
RLSViene consultato prima dell’aggiornamento del DVR
Medico competenteCollabora all’aggiornamento del DVR e svolge la sorveglianza sanitaria

Quando il lavoratore agile è videoterminalista

Il conteggio va fatto sulle ore effettive davanti allo schermo, non sull’orario contrattuale complessivo. Chi utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, al netto delle interruzioni, è qualificato videoterminalista; gli obblighi applicabili al domicilio vanno verificati con il servizio di prevenzione e protezione e, in caso di dubbio, con il sindacato o un consulente legale.

Informativa scritta sui rischi

Le fonti consultate non prevedono espressamente un’informativa scritta separata per il lavoro al domicilio. Come buona pratica, è utile consegnare al lavoratore una comunicazione scritta che riassuma:

  • i rischi individuati nel DVR per la postazione di lavoro;
  • le misure che il lavoratore deve adottare a casa;
  • le modalità con cui segnalare eventuali problemi.

Attrezzature fornite per la postazione domestica

L’art. 176 stabilisce che il datore di lavoro fornisce a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva quando le visite del medico competente ne evidenziano la necessità (Testo Unico Sicurezza, 2024). Le fonti consultate non precisano se il datore debba fornire anche arredi o altri componenti per il domicilio, come sedia o schermo esterno. Su questo punto conviene stabilire per iscritto, nell’accordo individuale di lavoro agile, cosa viene fornito dall’azienda e cosa resta a carico del lavoratore.

Postura e prevenzione del mal di schiena

Il corretto allineamento di corpo e schiena riduce il carico sulla zona lombare nel lavoro sedentario. L’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le caratteristiche minime della postazione. Le fonti ufficiali consultate non precisano gli angoli articolari di gomiti, ginocchia e anche, quindi le indicazioni seguenti descrivono la postura in termini qualitativi.

Parametri di riferimento della postazione

ElementoValore indicato dall’Allegato XXXIV
Distanza occhi-schermocirca 50-70 cm
Bordo superiore dello schermoleggermente sotto la linea degli occhi
Altezza del piano di lavoroindicativamente 70-80 cm
Tastieraseparata dallo schermo e inclinabile
Sedilealtezza e schienale regolabili
Riflessi sullo schermoassenti

Secondo il testo dell’Allegato XXXIV riportato da TUSSL.it (2008), questi valori costituiscono il riferimento normativo per la postazione.

Angoli di gomiti, ginocchia e anche

Per gomiti, ginocchia e anche, la postura da ricercare è:

  • gomiti flessi, con avambracci appoggiati sul piano di lavoro e spalle rilassate;
  • ginocchia a un’altezza che consenta ai piedi di poggiare stabilmente a terra, senza che la coscia prema sul bordo della seduta;
  • anche a un’inclinazione che non richieda di sollevare o sporgere il bacino per raggiungere la tastiera.

Se il piano di lavoro è troppo alto, le spalle si sollevano; se il sedile è troppo alto, i piedi non appoggiano e il peso si scarica sul bacino. Conviene regolare prima il sedile, poi il piano o il supporto dei piedi.

Appoggio lombare e posizione del bacino

Lo schienale regolabile serve a sostenere la curva lombare. Per ottenere un appoggio efficace:

  1. Porti il bacino fino al fondo della seduta, in modo che la schiena sia appoggiata alla parte bassa dello schienale.
  2. Regoli l’altezza o la profondità dello schienale affinché la zona lombare sia sostenuta, non solo la zona dorsale alta.
  3. Eviti di sedersi sul bordo della seduta: questa posizione sposta il peso sulle lombari e rende instabile il bacino.

Dolore lombare persistente e segnali d’allarme

Un leggero indolenzimento dopo una giornata alla scrivania può dipendere dalla postura. Il dolore che non si attenua nel tempo richiede una valutazione medica. Consulti il medico se il dolore lombare persiste per più giorni, nonostante la correzione della postazione, oppure se compaiono:

  • dolore che si irradia lungo una gamba;
  • formicolio o intorpidimento in una gamba;
  • perdita di forza in una gamba, che richiede una valutazione medica urgente;
  • alterazioni del controllo di vescica o intestino, che richiedono un intervento medico immediato.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 176. Secondo il Testo Unico Sicurezza (2024-08-27), la periodicità delle visite è quinquennale in generale, mentre diventa biennale per i lavoratori idonei con prescrizioni e per chi ha compiuto 50 anni.

Stretching e piccoli gesti quotidiani

Durante una giornata al videoterminale, collo, spalle, polsi e avambracci restano spesso nella stessa posizione per ore. Gli esercizi brevi e i cambi di postura servono a mantenere la mobilità articolare di questi distretti senza interrompere il lavoro in modo strutturato. Non sostituiscono le pause previste dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008, che restano un diritto distinto.

Mobilità di collo e spalle

  • Rotazione del capo: girare lentamente la testa verso una spalla, poi verso l’altra, tenendo le spalle ferme.
  • Inclinazione laterale: avvicinare l’orecchio alla spalla senza sollevarla, fino a sentire l’allungamento sul lato opposto.
  • Retrazione scapolare: portare le scapole indietro e verso il basso, senza inarcare la schiena.
  • Cerchi con le spalle: muoverle in avanti e indietro con ampiezza ridotta e ritmo regolare.

Polsi e avambracci

  • Estensione del polso: tenere il braccio teso davanti al corpo con il palmo rivolto verso l’alto, poi tirare dolcemente le dita verso il basso con l’altra mano.
  • Flessione del polso: stesso movimento con il palmo rivolto verso il basso.
  • Rotazione dell’avambraccio: con il gomito flesso a circa 90°, ruotare il palmo verso l’alto e verso il basso.
  • Apertura e chiusura della mano: aprire le dita a ventaglio, poi chiudere la mano in un pugno morbido.

Gesti quotidiani di cambio postura

GestoCome eseguirlo
Alzarsi durante le telefonateSpostarsi in piedi per tutta la durata della chiamata, se possibile
Alternare seduta e posizione in piediUsare un piano regolabile in altezza, se la postazione lo consente
Recuperare stampe e documentiPercorrere il tragitto a piedi invece di inviare comandi dalla postazione
Riposizionare il bacino nella sedutaSpostare il peso sulle ossa ischiatiche e appoggiare la schiena allo schienale

Domande frequenti

Chi è considerato videoterminalista?

È videoterminalista chi usa il videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, senza contare le interruzioni previste dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008. Secondo PuntoSicuro (2014), la qualifica dipende dal tempo effettivo passato davanti allo schermo.

Quali pause spettano durante il lavoro al videoterminale?

In mancanza di contrattazione collettiva, la norma prevede una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo, come indicato dal Testo Unico Sicurezza (2024). La pausa rientra nell’orario di lavoro e non può essere sommata all’inizio o alla fine della giornata.

Gli obblighi del datore valgono anche per il lavoro agile?

Le fonti ufficiali consultate non trattano il lavoro agile, quindi l’estensione degli obblighi al domicilio va verificata caso per caso. Per farlo, può rivolgersi al servizio di prevenzione e protezione dell’azienda e, in caso di dubbio, a un sindacato o a un consulente legale.

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